Civile – Cambiale – Avallo – Decadenza dal beneficio del termine verificatasi a carico dell’obbligato cambiario principale – Estensione all’avallante.
Cassazione civile sez. I 01 marzo 2007 n. 4855, Giust. civ. Mass. 2007, 3, Banca borsa tit. cred. 2009, 2, II, 162 (s.m.)
“La decadenza dal beneficio del termine per insolvenza del debitore, verificatasi, a norma dell’art. 1186 c.c., a carico dell’obbligato cambiario principale, comporta analoga decadenza rispetto all’obbligazione del di lui avallante, anche se questi non sia divenuto insolvente: ciò trova conferma nel disposto dell’art. 50 legge c., che espressamente prevede che il portatore della cambiale possa esercitare il regresso contro il girante, il traente e gli altri obbligati, fra i quali rientrano gli avallanti, anche prima della scadenza in diverse ipotesi, tra cui quella del fallimento del trattario che abbia o meno accettato, nonché del fallimento del traente di una cambiale non accettabile”.
In senso conforme cfr. Cass. 8 agosto 1967 n. 2114.
In senso difforme cfr. Tribunale Teramo 08 aprile 1995, Banca borsa tit. cred. 1996, II, 663: “ La decadenza dal beneficio del termine in cui incorra l’obbligato cambiario insolvente non si estende al suo avallante.”