venti anni agresti

DL Recovery – Novità in materia di interdettiva antimafia

10 Novembre 2021 Categoria: ,
DL Recovery – Novità in materia di interdettiva antimafia


Il Consiglio dei Ministri n. 43 di mercoledì 27 ottobre 2021 ha approvato il testo del cd DL Recovery – Decreto legge 152 del 6 novembre 2021, rubricato Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 265 del 6 novembre 2021.

Il DL Recovery introduce alcune importanti novità nel c.d. Codice Antimafia, prevedendo le nuove procedure collaborative, con la conseguente integrazione delle disposizioni in tema di amministrazione e controllo giudiziario dell’impresa, nonché il contraddittorio nel procedimento di rilascio dell’informativa antimafia.

In particolare, in materia di interdittiva antimafia viene stabilito che:

a) in caso di accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, il Prefetto prescrive all’impresa l’osservanza di determinate misure di prevenzione collaborative volte a contrastare ed eliminare tali situazioni (es. misure organizzative ex D.lgs 231/01; comunicazioni al gruppo interforze su acquisti, pagamenti, forme di finanziamento ricevute; utilizzo di un conto dedicato) per un periodo da sei a dodici mesi. Alla scadenza del termine il Prefetto, ove accerti il venir meno dell’agevolazione occasionale e l’assenza di altri tentativi d’infiltrazione, rilascia l’informazione antimafia liberatoria. Le predette misure di prevenzione sono annotate nella Banda Dati Nazionale Antimafia (BDNA);
b) nel procedimento di rilascio dell’informazione antimafia, il Prefetto quando ritiene sussistenti i motivi per il rilascio di una informazione interdittiva o di misure di prevenzione collaborativa e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, comunica all’impresa interessata gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa e le concede un termine di venti giorni per presentare osservazioni scritte accompagnate da documenti. Al termine del contraddittorio, il Prefetto se non rilascia l’informazione liberatoria, dispone le misure di prevenzione collaborativa o l’informazione interdittiva;
c) il provvedimento che dispone l’amministrazione o il controllo giudiziario deve essere trasmesso dal Tribunale al Prefetto, dove ha sede legale l’impresa, ai fini dell’aggiornamento della BDNA e affinché venga valutato per l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa.