Fallimentare – Appalti pubblici – Crediti subappaltatore – Prededuzione – Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici: parere n. AG26/12 del 7 marzo 2013 – parere AG 30/11 del 10 novembre 2011.
Con il recente parere n. AG26/12 del 7 marzo 2013 l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici rimedita quanto assunto nel proprio precedente parere AG 30/11, si allinea al prinicipio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 3402/2012, sopravvenuta al precedente parere, e qualifica come prededucibile il credito del subappaltatore rimasto insoddisfatto dall’appaltatore fallito.
L’Autorità precisa inoltre che la prededucibilità del credito non consente il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione appaltante, ma il subappaltatore dovrà comunque presentare istanza di ammissione al passivo del credito chiedendo di essere soddisfatto in prededuzione ex art. 111 della L.F..
Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici parere n. AG26/12 del 7 marzo 2013
Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici parere n. AG30/11 del 10 novembre 2011
Cassazione civile sez. I 05/03/2012 n. 3402, in Giustizia Civile 2012, 5, I, 1217
“Ai fini della prededucibilità dei crediti nel fallimento, il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, ora menzionato dall’art. 111 legge fall., va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l’insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare. Invero, la prededuzione attua un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l’amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dell’intero ceto creditorio. (Nella specie, è stato ammesso in prededuzione il credito, sorto in periodo anteriore al fallimento, relativo al corrispettivo di un subappalto concluso con il gruppo della società fallita, cui le opere erano state appaltate da un ente pubblico, sussistendo il nesso di strumentalità tra il pagamento del credito del subappaltatore, da eseguire con detta preferenza e seppur a seguito di riparto, e la soddisfazione del credito della fallita, tenuto conto che il pagamento di quest’ultimo risulta sospeso, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del d.lg. n. 163 del 2006, da parte della stazione appaltante, ed invece può essere adempiuto se consti il pagamento al predetto subappaltatore).“
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