Fallimentare – Concordato Preventivo – Rapporti pendenti e crediti prededucibili. Tribunale Prato 14/06/2012
Concordato preventivo – Crediti prededucibili – Crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo – Requisito dell’occasionalità – Interpretazione restrittiva – Atto inerente in modo necessario il funzionale alla procedura.
Concordato preventivo – Disciplina dei rapporti pendenti – Effetti – Definizione di atti di straordinaria amministrazione – Atti nuovi sorti nel corso della procedura – Prosecuzione di rapporto pendente – Autorizzazione degli organi della procedura – Non necessità.
Concordato preventivo – Previsione di credito prededucibile – Valutazione del giudice delegato nel successivo fallimento – Valutazione del requisito della inerenza necessaria.
Concordato preventivo – Credito prededucibile – Requisito del inerenza necessaria – Indennità di occupazione dell’immobile successiva risoluzione del rapporto di locazione – Credito derivante dalla semplice permanenza delle merci nei locali – Esclusione.
Il criterio dell’«occasionalità» di cui all’art. 111, comma 2, legge fallimentare, pur afferendo l’aspetto temporale dell’atto potenzialmente prededucibile, deve in ogni caso interpretarsi in senso restrittivo: deve cioè trattarsi di atto comunque inerente in modo necessario, funzionale alla procedura, nel senso di comportare un’utilità per la procedura stessa e quindi, quantomeno indirettamente, per tutti i creditori concorsuali. (Antonio Pezzano) (riproduzione riservata)
Dalla mancata previsione, nel concordato preventivo, della sospensione dei rapporti pendenti – prevista, invece, dall’articolo 72, legge fallimentare – nonché dalla previsione che nel concordato il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, è possibile dedurre che gli atti di straordinaria amministrazione per i quali è necessaria l’autorizzazione del giudice delegato siano soltanto quelli nuovi, quelli cioè sorti nel corso della procedura, e non anche i contratti ed i rapporti giuridici pendenti. Sulla base delle considerazioni che precedono è inoltre possibile dedurre che la prosecuzione di un contratto pendente non possa considerarsi atto eccedente l’ordinaria amministrazione, trattandosi di comportamento dovuto per l’imprenditore, il quale è comunque tenuto ad onorare gli impegni presi. Per la prosecuzione del rapporto concernente un contratto perdente non è, pertanto, necessaria l’autorizzazione del giudice delegato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La circostanza che nella proposta di concordato preventivo una determinata passività sia stata prospettata come prededucibile non comporta che, in caso di fallimento, il relativo credito mantenga tale natura ove il giudice delegato, investito ex art. 111-bis, legge fallimentare, valuti l’insussistenza del requisito della «inerenza necessaria», requisito che costituisce il presupposto per il riconoscimento della prededuzione. (Antonio Pezzano) (riproduzione riservata)
Il requisito della inerenza necessaria, richiesto per il riconoscimento della prededuzione ad un credito sorto nell’ambito della procedura di concordato preventivo, non può essere riconosciuto al credito costituito dalla indennità di occupazione di un immobile maturata dopo la risoluzione del contratto di locazione nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di concordato e la dichiarazione di fallimento qualora il credito derivi non già dalla prosecuzione di un rapporto valutato come essenziale nel piano di concordato ma semplicemente dal permanere di fatto delle merci e delle attrezzature nei locali dell’impresa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata).
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Concordato preventivo – crediti prededucibili – Tribunale di Prato 14 giugno 2012