Casi e Soluzioni – Fallimentare – ICI/IMU – Revocatoria fallimentare immobiliare e soggettività passiva d’imposta in capo alla Curatela.
Fra le tante problematiche che il Curatore Fallimentare si trova ad affrontare nella concreta gestione della procedura, sorge spesso la necessità di stabilire se gravano sulla procedura concorsuale gli obblighi tributari, dichiarativi e impositivi, inerenti gli immobili acquisiti all’attivo fallimentare per effetto dell’utile esperimento di azioni revocatorie ordinarie o fallimentari (artt. 64, 66 e 67 L.F.).
Si ponga il caso che, a seguito di sentenza di accoglimento della revocatoria fallimentare di una compravendita immobiliare compiuta dal fallito subito prima del fallimento, la curatela venda poi in sede concorsuale l’immobile in questione, acquisendo all’attivo il ricavato di tale vendita. In tal evenienza vi è da chiedersi se le imposte e tasse gravanti su tale immobile e, in particolare, l’ICI (ora IMU) incombano o meno sulla Curatela e, in caso di risposta positiva, per quali periodi d’imposta.
La fattispecie in esame sottende numerose problematiche giuridiche e fiscali (si pensi, ad esempio, alla natura dichiarativa o costitutiva della sentenza che pronuncia sull’azione revocatoria) che, tuttavia, non si ha la pretesa di analizzare compiutamente nella presente sede dove, invece, si intende più che altro focalizzare l’attenzione soltanto sugli aspetti fiscali che ne discendono in materia di ICI e IMU.
Al riguardo, in via generale, è noto che il pagamento dell’IMU per i beni immobili di cui il fallito risulti possessore, proprietario o titolare di altro diritto reale, alla data della sentenza dichiarativa di fallimento viene disciplinato dal legislatore nel precedente regime ICI, in particolar modo con l’articolo 10 del D.Lgs. n.504/1992. Fino alla dichiarazione di fallimento il soggetto passivo dell’imposta ICI o IMU è il possessore qualificato del diritto reale sull’immobile. Con la dichiarazione di fallimento il bene immobiliare soggetto all’imposta passa sotto la gestione del curatore. Dalla dichiarazione di fallimento il curatore diventa pertanto il nuovo soggetto passivo dell’imposta ICI e a questi spetta l’obbligo di comunicazione della procedura fallimentare agli uffici comunali e il versamento dell’imposta per l’intero periodo della procedura concorsuale. In particolare: – entro 90 giorni dalla nomina il curatore deve presentare una dichiarazione dell’avvio della procedura al comune di ubicazione dell’immobile; – entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento dell’immobile il curatore dovrà provvedere al versamento dell’imposta ICI / IMU dovuta. E’ quindi previsto un unico versamento cumulativo per tutti i periodi compresi nella procedura fallimentare, dalla sentenza dichiarativa di fallimento al decreto di trasferimento dell’immobile. Il calcolo dell’imposta ICI / IMU sui beni immobiliari soggetti a fallimento segue le medesime regole di calcolo degli altri immobili. In conclusione, dopo la vendita dell’immobile il curatore provvede al versamento ICI ( oggi versamento IMU ) in un’unica soluzione per l’intero periodo della procedura fallimentare.
Ritornando ora allo specifico e limitato tema della presente indagine, ad una prima analisi, sulla scorta delle regole generali sopra ricordate, le risposte più immediate sembrano essere che le imposte ICI-IMU dovrebbero gravare sulla Curatela per il periodo d’imposta unico compreso tra la data di dichiarazione di fallimento e la data del decreto di trasferimento dell’immobile reso dal Giudice Delegato all’esito della vendita dell’immobile acquisito in revocatoria (qualora si propenda per la natura dichiarativa della sentenza revocatoria) o, in alternativa (qualora si propenda per la natura costitutiva della sentenza), quantomeno per il periodo compreso tra la data di passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della revocatoria e la data del decreto di trasferimento.
Entrambe le soluzioni sembrano tuttavia smentite dalla giurisprudenza, visto che sul tema specifico è dato rinvenire due pronunce, entrambe sostanzialmente inclini a concludere che per i beni acquisiti alla massa attiva fallimentare a seguito dell’utile esperimento di revocatoria, nel periodo compreso tra la data di acquisto ad opera del soggetto convenuto in revocatoria e fino alla data di effetto della revocatoria, la Curatela non è soggetto passivo d’imposta ICI (oggi IMU).
In particolare, Comm. Trib. Reg. Milano sez. XXVIII 28/05/2010 n. 103 ricorda che: “…la declaratoria di inefficacia relativa dell’atto rispetto al creditore che agisce in giudizio, derivante dall’azione revocatoria (ed in maggior frequenza di quella fallimentare), realizza l’inefficacia dell’atto dispositivo che risulta, pertanto, non opponibile al revocante, ma che ha efficacia verso le parti e gli altri creditori, senza caducare, ad ogni altro effetto, l’acquisto dell’acquirente, che potrà – a domanda – partecipare come creditore concorsuale, ex art. 71 L.F., per l’importo effettivamente pagato, alla suddivisione dell’attivo fallimentare. L’acquirente, quale effettivo proprietario del bene, così come avrebbe o avrebbe potuto trattenere gli (eventuali) ricavi conseguiti (o che avrebbe potuto conseguire) nel periodo intercorrente dalla data di acquisto e fino alla data di effetto della revocatoria, deve (anche) tenere a suo carico, sempre per detto periodo, i relativi costi, fra cui vi deve intendersi compresa anche l’Ici. Ergo la società acquirente può vantare un credito e partecipare quale creditore concorsuale – per un valore che equivale al (solo) prezzo di acquisto del bene revocato – all’attivo del fallimento, così come disposto dall’art. 71 della legge Fallimentare.”.
Tribunale Cassino 15/07/2003: “In tema di revocatoria di atto di acquisto di un immobile, l’acquirente revocato può insinuare nel passivo del fallimento le spese affrontate per apportare vantaggi al bene (quali quelle relative al pagamento dell’oblazione del condono edilizio) e non anche quelle che non hanno determinato alcun miglioramento (quali quelle notarili e quelle riguardanti il pagamento di imposte, nella specie l’i.c.i.).” Nella parte motivazionale la pronuncia in esame si fonda sul seguente assunto: ”In effetti, l’accoglimento dell’azione revocatoria determina soltanto l’inefficacia relativa, nei soli confronti della massa fallimentare, dell’atto impugnato, il quale rimane valido ed efficace tra le parti originarie e rispetto agli altri terzi (Cass., 11.9.1997, n. 8962, cit.). Dal momento che l’acquisto effettuato non viene meno a seguito della dichiarazione di revoca dell’atto, l’acquirente, quale effettivo proprietario del bene, deve sopportare, senza poterle insinuare al fallimento a titolo di crediti verso la massa, le spese notarili, e quelle riguardanti il pagamento delle imposte di acquisto e di quelle (come l’ICI) che hanno come presupposto la proprietà del bene medesimo. Si tratta inoltre di spese che non hanno apportato alcun tipo di vantaggio o miglioramento del bene assoggettabile all’azione esecutiva collettiva a seguito del vittorioso esperimento dell’azione revocatoria fallimentare (od ordinaria), di cui la curatela potrebbe avvantaggiarsi in sede di liquidazione.”.
Sulla scorta delle motivazioni poste a base delle due sentenza appena citate, occorre ora chiedersi se l’ICI resti a carico dell’acquirente convenuto in revocatoria non solo nel periodo compreso tra la data del proprio acquisto e la data di efficacia della revocatoria, ma anche per il successivo periodo compreso tra il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della revocatoria fallimentare e il decreto di trasferimento del Giudice Delegato all’esito della vendita in sede fallimentare dell’immobile oggetto di revocatoria.
Al riguardo, come accennato dalle stesse sentenze sopra citate, in giurisprudenza è pacifico il principio generale per cui l’accoglimento dell’azione revocatoria fallimentare non determina alcun effetto restitutorio in favore del disponente fallito né, tanto meno, alcun effetto traslativo in favore della massa dei creditori; esso comporta, infatti, solo l’inefficacia dell’atto rispetto alla massa dei creditori, rendendo il bene trasferito assoggettabile alla esecuzione concorsuale, senza peraltro caducare, ad ogni altro effetto, l’acquisto dell’acquirente (Cass. Civ. sez. I 31/08/2005 n. 17590, Giustizia Civile Massimario 2005, 6, 2006, 5, 538, con nota di TRENTINI; Cass. civ. sez. I 15/09/2004 n. 18573, Giustizia Civile Massimario 2004, 9, 2005, 14/15, 88; Cass. civ. sez. I 21/06/2000 n. 8419, Foro it. 2001, I,1666, con nota di TARZIA, 2001, II,1234, con nota di RAGO; Cass. Civ. Sez. I 11 settembre 1997, n. 8962, Giustizia Civile Massimario 1997, 1683; Tribunale Parma 20/04/1995, Foro padano 1995, I, 96, con nota di FRANCHI).
In definitiva, sulla scorta di tali motivazioni, considerato che per effetto dell’utile esperimento di revocatoria immobiliare fallimentare si determina la sola inefficacia dell’atto dispositivo nei confronti della Curatela, senza alcun effetto restitutorio e traslativo in favore della massa; visto che, pertanto, l’immobile oggetto di revocatoria continua pur sempre a restare in proprietà dell’acquirente, con il solo diritto della Curatela di vendere coattivamente il bene in sede concorsuale, sussistono concordanti elementi per poter concludere che nella fattispecie in esame l’ICI-IMU di tale immobile non grava mai sul fallimento, ma resta sempre ad esclusivo ed integrale carico dell’acquirente.
Avv. Mariano Agresti
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