Fallimentare – Appalti pubblici – Credito del subappaltatore – Prededuzione – Art. 111 legge fall. – Crediti sorti in occasione o in funzione del fallimento – Art 118, c. 3, Codice Appalti Pubblici – Pagamento come condizione di procedibilità del pagamento all’appaltatore fallito – Sussistenza – Fondamento
Cassazione civile sez. I 05/03/2012 n. 3402, in Giustizia Civile 2012, 5, I, 1217
Ai fini della prededucibilità dei crediti nel fallimento, il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, ora menzionato dall’art. 111 legge fall., va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l’insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare. Invero, la prededuzione attua un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l’amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dell’intero ceto creditorio. (Nella specie, è stato ammesso in prededuzione il credito, sorto in periodo anteriore al fallimento, relativo al corrispettivo di un subappalto concluso con il gruppo della società fallita, cui le opere erano state appaltate da un ente pubblico, sussistendo il nesso di strumentalità tra il pagamento del credito del subappaltatore, da eseguire con detta preferenza e seppur a seguito di riparto, e la soddisfazione del credito della fallita, tenuto conto che il pagamento di quest’ultimo risulta sospeso, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del d.lg. n. 163 del 2006, da parte della stazione appaltante, ed invece può essere adempiuto se consti il pagamento al predetto subappaltatore).
Nota
La pronuncia in esame assume importanza poichè, nell’affrontare la questione del significato dell’art. 111 l. fall. nel testo introdotto dalla riforma del d. lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 e del decreto correttivo d. lgs. 12 settembre 2007 n. 169., precisa che il requisito del collegamento « occasionale » ovvero « funzionale » posto dall’art. 111 l. fall. come elemento caratterizzante dei crediti “prededucibili” deve intendersi riferito non solo al nesso cronologico o teleologico tra l’insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche nel senso che il pagamento di quel credito, ancorché avente natura concorsuale, rientra negli interessi della massa. Tale affermazione sembra implicitamente smentire l’orientamento giurisprudenziale di merito secondo cui i crediti in prededuzione sono quelli sorti dopo il decreto di ammissione alla procedura, mentre ogni attività svolta in precedenza resta esclusa dalla prededuzione (Trib. Bari 17 maggio 2010, in Giur. merito, 2011, 1282 ss., Trib. Pordenone 8 ottobre 2009, in www .unijuris.it).
Testo integrale sentenza
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Presidente –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 2375/2011 proposto da:
SO.TEL SOCIETA’ TELECOMUNICAZIONI S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), inpersona dell’Amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso l’avvocato POMPONIO AMEDEO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente –
contro
FALLIMENTO ENTERPRISE DIGITAL ARCHITECTS S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (C.F.(OMISSIS)), in persona del Curatore avv. D.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 318, presso l’avvocato CAPPUCCILLI VITTORIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 26/11/2010; n. 73103/09 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2012 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA COLTRERA;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato POMPONIO AMEDEO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato CAPPUCCILLI VITTORIO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Sotel s.r.l. ha proposto innanzi al Tribunale di Roma opposizione allo stato passivo del fallimento della società EDA in liquidazione per lamentare l’ammissione in chirografo del proprio credito di Euro 630.578,37, cui avrebbe dovuto riconoscersi invece la collocazione in prededuzione, ovvero in privilegio. Rappresentando il corrispettivo dell’attività espletata in esecuzione di un contratto di subappalto, intervenuto con il gruppo di imprese di cui faceva parte la società fallita, cui le opere erano state a loro volta appaltate dal Ministero della difesa con contratto n. (OMISSIS), il credito era strumentale all’amministrazione fallimentare e meritava perciò il rango rivendicato. A mente dell’art. 118 comma 3 del Codice dei contratti pubblici relativo a servizi e forniture emanato dal D.Lgs. 12 luglio 2007, n. 113, la mancata trasmissione alla stazione appaltante da parte dell’appaltatore entro venti giorni dal pagamento ricevuto delle fatture quietanzate dal subappaltatore per gli importi di sua spettanza determina la sospensione di tutti i pagamenti comunque maturati a favore degli affidati stessi. Il pagamento del corrispettivo in favore del subappaltatore, si atteggia pertanto quale condizione di procedibilità per la riscossione del credito dell’appaltatore, cioè della società EDA fallita, nel senso che il pagamento di quanto dovuto a suo favore da parte di quest’ultima sarebbe funzionale all’incasso del credito di essa appaltatrice verso la stazione appaltante.
Il Tribunale fallimentare, contumace la curatela fallimentare, ha respinto l’opposizione con decreto depositato il 26.11.2009 e comunicato il 22.12.2010, avendo escluso l’asserito riferimento del credito controverso alla gestione fallimentare, e rilevato altresì che la pretesa non ineriva ad attività economica successivamente ratificata dall’amministrazione fallimentare, non potendo desumersi la supposta ratifica dal fatto che il corrispettivo delle opere cui ineriva il credito era stato liquidato dall’amministrazione committente in favore della società fallita.
Contro questo provvedimento la società Sotel ha proposto ricorso per cassazione sulla base di unico motivo articolato in due distinti profili, cui il curatore fallimentare ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, denunciando violazione della L. Fall., art. 111, e del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 3, e correlato vizio d’insufficiente motivazione, ascrive al giudice dell’opposizione errata esegesi del disposto normativo che regola la fattispecie, per non aver considerato che l’esigibilità del credito della fallita – appaltatrice – verso la stazione appaltante sarebbe condizionato dalla presentazione delle fatture quietanzate, attestanti il pagamento delle spettanze a favore di essa opponente, che eseguì regolarmente le opere appaltate all’a.t.i. di cui faceva parte la società EDA, in esecuzione del contratto di subappaltato in atti, e col benestare della committente. La riscossione effettiva del suo credito si atteggia e si qualifica perciò funzionale alla gestione fallimentare, e merita per l’effetto la chiesta collocazione in prededuzione che ne consenta l’immediato pagamento e, secondo la prescritta consecuzione, la riscossione da parte del curatore fallimentare del credito della fallita verso il committente. Il decreto impugnato è inoltre affetto da insufficiente motivazione in ordine al vaglio critico degli argomenti spesi nell’atto d’opposizione.
Il curatore resistente, in replica alla censura di cui deduce l’infondatezza, rileva la natura concorsuale del credito in discussione, che non si riferisce a debito contratto dalla procedura, bensì al corrispettivo di opere eseguite prima del suo inizio, e che su tale qualificazione non incide il disposto del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, in quanto la sospensione dei pagamenti ivi prevista opera con riguardo ai pagamenti successivi dovuti dalla stazione appaltante all’impresa appaltatrice e non certo al pagamento già eseguito in favore del subappaltatore, e mira a predisporre uno strumento di garanzia a favore di quest’ultimo, senza tuttavia influenzarne la natura, nè attribuirvi posizione privilegiata. La decisione del Tribunale fallimentare, peraltro adeguatamente argomentata, si sottrarrebbe alla critica del ricorrente.
Il motivo appare fondato.
Secondo il disposto della L. Fall., art. 111, “sono considerati crediti prededucibili quelli qualificati da una specifica diposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma”. Al di fuori dell’ipotesi in cui il credito si riferisca ad obbligazione contratta direttamente dagli organi della procedura per gli scopi della procedura stessa, il collegamento “occasionale” ovvero “funzionale” posto dal dettato normativo deve intendersi riferito al nesso, non tanto cronologico nè solo teleologico, tra l’insorgere del credito e gli scopi della procedura, strumentale in quanto tale a garantire la sola stabilità del rapporto tra terzo e l’organo fallimentare, ma altresì nel senso che il pagamento di quel credito, ancorchè avente natura concorsuale, rientra negli interessi della massa, e dunque risponde allo scopo della procedura in quanto inerisce alla gestione fallimentare. In questa prospettiva, la prededuzione attua un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma tutte quelle interferiscono con l’amministrazione fallimentare ed influiscono per l’effetto sugli interessi dell’intero ceto creditorio. Il pagamento del credito della Sotel, a lume della disciplina che lo governa, è destinato ad incidere nel senso indicato sulla gestione fallimentare nel senso che si atteggia, secondo quanto fondatamente lamenta la ricorrente, quale condizione di esigibilità del credito che la fallita vanta a sua volta nei confronti della stazione appaltante. Il disposto del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 3, applicabile indiscutibilmente al caso di specie, prevede infatti testualmente che “nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvedere a corrispondere direttamente al subappaltare o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni da esso eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. La sanzione della sospensione, prevalentemente intesa quale forma di garanzia per le ragioni del subappaltatore, contraente più debole, tesa ad evitare abusi da parte dell’appaltatore, sia ed ancor di più se si riferisca a tutti i pagamenti successivi che spettano all’appaltatore in forza del contratto d’appalto secondo quanto assume il controricorrente, sia che riguardi l’esazione del prezzo di ribasso, che nella specie è pari al 9% del corrispettivo concordato nel contratto di subappalto intervenuto tra le parti in causa, preclude in ogni caso all’appaltatore, e per esso nel caso in esame al curatore fallimentare, la riscossione del proprio credito verso la stazione appaltante. La costruzione esegetica propugnata dalla ricorrente appare allora corretta laddove rappresenta il necessario nesso di strumentalità tra il pagamento del proprio credito, che, solo se assistito da prededuzione può essere eseguito con preferenza seppur a seguito di riparto, e la soddisfazione del credito della fallita in termini di funzionalità rispetto agli interessi della procedura di quel pagamento, meritevole per l’effetto di quel rango preferenziale.
Siffatta correlazione, costruita in termini di necessaria subordinazione delle iniziative cui è legittimato il curatore verso il proprio committente alla soddisfazione, seppur in moneta fallimentare, delle ragioni del proprio subappaltatore, svuota di rilevanza il dato cronologico che caratterizza in termini di concorsualità il credito in discorso in quanto sorto in periodo anteriore al fallimento dell’appaltatore-committente, e rende conto dell’imprenscindibile incidenza dell’un adempimento, attuato, giova ribadire secondo le regole del concorso seppur in via preferenziale, sull’altro adempimento, che va eseguito al di fuori del concorso, di cui si avvantaggia l’intero ceto creditorio. Il corollario di questa necessaria sovrapposizione tra le rispettive posizioni creditorie palesa l’interesse della massa a quel pagamento, utile e necessario per il conseguimento dello scopo della procedura seppur in quel limitato ambito, dunque ne rappresenta la funzionalità che ne giustifica la prededucibilità.
Resta assorbito l’esame del secondo motivo.
Il decreto del Tribunale fallimentare, fondato su lettura riduttiva del dettato della norma fallimentare, appare pertanto affetto dal vizio denunciato. Ne discende la cassazione con rinvio al giudice fallimentare che, se verificherà l’effettiva sospensione da parte della stazione appaltante del pagamento del credito di spettanza della società fallita disposta a mente del disposto del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 3, attribuirà al credito dell’odierna ricorrente, già ammesso allo stato passivo, la chiesta collocazione in prededuzione, e provvederà quindi anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2012