Tributario – Responsabilità solidale dell’appaltatore. Chiarimenti Agenzia delle Entrate – Circolare 40/E del 9.10.12
Con la circolare n. 40/E del 9.10.12 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle disposizioni che prevedono la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore in caso di omesso versamento dell’Iva e delle ritenute fiscali da parte di quest’ultimo, oltre a una pesante sanzione per il committente.
La Circolare affronta in modo particolare i temi della decorrenza dei nuovi adempimenti e delle modalità con cui essi possono assolversi.
Va ricordato che l’articolo 13-ter del Dl 83/12 ha modificato il comma 28 dell’articolo 35 del Dl 223/06, prevedendo, in caso di appalti di opere e servizi la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore, con riferimento al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva dovuta dal subappaltatore nell’ambito del rapporto di subappalto. Tale responsabilità è limitata all’ammontare del corrispettivo dovuto e, può essere evitata ottenendo, anteriormente al pagamento del corrispettivo, la documentazione attestante che i versamenti scaduti sono stati correttamente eseguiti.
Inoltre, il Dl 83/12 ha previsto una sanzione amministrativa da 5mila a 200mila euro in capo al committente, nel caso in cui paghi l’appaltatore che non sia in possesso di questa stessa documentazione (relativa sia all’appaltatore che a tutti i subappaltatori).
La Circolare accenna peraltro a una responsabilità solidale anche del committente che tuttavia non sembra emergere dalla norma.
Il primo punto chiarito dall’Agenzia è che le nuove disposizioni trovano applicazione solo per i contratti di appalto o subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto scorso, per i soli pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre prossimo (60 giorni dall’entrata in vigore, in applicazione dello Statuto del contribuente).
Il secondo punto esaminato dalla circolare riguarda la documentazione da fornire alla propria controparte per ottenere lo sblocco dei pagamenti, che “può” – e non “deve” – consistere nell’asseverazione rilasciata da uno dei soggetti abilitati previsti dalla norma (commercialisti, consulenti del lavoro, responsabili Caf). La circolare suggerisce pertanto che «si può ammettere il ricorso ad ulteriori forme di documentazione idonee a tale fine», come, ad esempio, «una dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del Dpr 445/2000 – con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione».
La dichiarazione sostitutiva ovvero l’attestazione da parte del professionista o responsabile Caf deve contenere l’indicazione: del periodo nel quale l’Iva relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’Iva per cassa oppure la disciplina del reverse charge; del periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale; degli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’Iva e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati; infine, dell’affermazione che l’Iva e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.