Giurisprudenza – Società di persone o di capitali – Estinzione e cancellazione dal Registro delle Imprese – Rapporti attivi e passivi – Successione soci. Cass. S.U. n. 6070/2013
Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 6070 del 12.3.2013
“Qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, nè i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato”.
“La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l’estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dall’art. 299 c.p.c. e segg., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l’evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta.”
In applicazione dei principi enunciati da Cass. S.U. 6070/2013, vedi anche Tribunale Milano 20.5.2013
L’estinzione della società, di persone o di capitali, con conseguente cancellazione della stessa dal Registro dell imprese, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6/2003, causa una sorta di successione dei soci nella titolarità delle situazioni soggettive passive non definite alla data di cancellazione ed una devoluzione, in loro favore, delle situazioni soggettive attive non assegnate ai soci alla medesima data, purchè non abbandonate dall’organo della liquidazione, anche implicitamente. Detto principio, ove applicato alle situazioni soggettive attive, non importa alterazione della destinazione delle ‘‘attività’’ della società al soddisfacimento dei creditori sociali poichè l’interpretazione estensiva della disciplina di cui all’art. 2495 c.c., comma 2, permette di affermare la ricorrenza della responsabilità dei soci cessati verso i creditori sociali non solo entro i limiti delle somme riscosse dai soci in base al bilancio finale di liquidazione ma anche entro i limiti di successive attribuzioni patrimoniali pervenute ai soci cessati in dipendenza del loro subentrare nelle posizioni attive della società cancellata.