Inammissibilità del concordato preventivo. Esclusa la prededucibilità del credito vantato dal professionista
La recente pronuncia del Tribunale di Modena 24/8/18 perviene alla condivisibile statuizione secondo cui non può riconoscersi la prededuzione, nel successivo fallimento, al credito del professionista che ha assistito un debitore nella fase di “preconcordato” qualora la domanda di concordato sia dichiarata inammissibile e – comunque – quando la dichiarazione di fallimento non è preceduta dall’apertura della procedura concorsuale minore; soprattutto se erano già pendenti istanze di fallimento. In tali casi l’attività del professionista non è ritenuta funzionale all’accesso alla domanda di concordato.
La prededucibilità, proprio perché l’art. 111, comma 2, l.fall. fa riferimento alla funzionalità rispetto alla procedura concorsuale, non può essere riconosciuta per il solo fatto che la prestazione sia stata resa, a prescindere, non già dell’utilità, ma persino della idoneità in astratto dell’attività svolta al conseguimento dell’apertura di una procedura di concordato – in carenza dei requisiti minimi ed essenziali di fattibilità tecnica, ancorché solo teorica – con sostanziale disapplicazione dell’art. 111 l.fall..