Mutuo fondiario e superamento limite finanziabilità. Le Sezioni Unite N. 33719/22 chiudono la disputa: esclusa nullità del contratto.
Con Sentenza n. 33719 del 16 novembre 2022, le Sezioni Unite della Cassazione Civile, Presidente Raimondi – Estensore Lamorgese, si sono espresse in materia di limite di finanziabilità nel mutuo fondiario e riqualificazione d’ufficio del contratto.
In particolare, le Sezioni Unite, decidendo su questione di contrasto e di massima di particolare importanza, hanno ritenuto che il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 comma 2 del TUB:
- non inficia la validità del contratto di mutuo fondiario;
- non consente al giudice di riqualificare d’ufficio il contratto di mutuo fondiario.
I principi di diritto pronunciati nella Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite sul mutuo fondiario
In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all’articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385/93, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto del contratto; non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all’Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell’ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l’interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito.
Qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d’ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.