Novità normative: in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 59/2016 con disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonche’ a favore degli investitori in banche in liquidazione.
Novità normative: in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 59/2016 con disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonche’ a favore degli investitori in banche in liquidazione.
È entrato in vigore il 4.5.16 il testo del decreto legge n. 59/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3.05.2016. Il testo prevede misure urgenti in materia di banche, procedura civile e fallimento.
Numerose le novità normative introdotte con l’intento di accelerare il recupero dei crediti e a prevedere nuove garanzie in caso di mutui.
Di seguito il testo integrale del decreto legge n. 59/2016
DECRETO-LEGGE 3 maggio 2016, n. 59
Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali,
nonche’ a favore degli investitori in banche in liquidazione.
(16G00076)
(GU n.102 del 3-5-2016)
Vigente al: 4-5-2016
Capo I
Misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero
crediti
IL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA
Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita’ e urgenza di prevedere misure a sostegno
delle imprese e di accelerazione dei tempi di recupero dei crediti
nelle procedure esecutive e concorsuali;
Ritenuta, altresi’, la necessita’ e urgenza di prevedere misure in
favore degli investitori in banche in liquidazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 aprile 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della
giustizia;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Pegno mobiliare non possessorio
1. Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono
costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti loro
concessi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la
previsione dell’importo massimo garantito, inerenti all’esercizio
dell’impresa.
2. Il pegno non possessorio puo’ essere costituito su beni mobili
destinati all’esercizio dell’impresa, a esclusione dei beni mobili
registrati. I beni mobili possono essere esistenti o futuri,
determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o piu’
categorie merceologiche o a un valore complessivo. Ove non sia
diversamente disposto nel contratto, il debitore o il terzo
concedente il pegno e’ autorizzato a trasformare o alienare, nel
rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei
beni gravati da pegno. In tal caso il pegno si trasferisce,
rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al
corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo
acquistato con tale corrispettivo, senza che cio’ comporti
costituzione di una nuova garanzia.
3. Il contratto costitutivo, a pena di nullita’, deve risultare da
atto scritto con indicazione del creditore, del debitore e
dell’eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene
dato in garanzia, del credito garantito e l’indicazione dell’importo
massimo garantito.
4. Il pegno non possessorio si costituisce esclusivamente con la
iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l’Agenzia
delle entrate e denominato «registro dei pegni non possessori»; dalla
data dell’iscrizione il pegno prende grado ed e’ opponibile ai terzi
e nelle procedure concorsuali.
5. Il pegno non possessorio, anche se anteriormente costituito ed
iscritto, non e’ opponibile a chi abbia finanziato l’acquisto di un
bene determinato che sia destinato all’esercizio dell’impresa e sia
garantito da riserva della proprieta’ sul bene medesimo o da un pegno
anche non possessorio, a condizione che il pegno non possessorio sia
iscritto nel registro in conformita’ al comma 6 e che al momento
della sua iscrizione il creditore ne informi i titolari di pegno non
possessorio iscritto anteriormente.
6. L’iscrizione deve indicare il creditore, il debitore, se
presente il terzo datore del pegno, la descrizione del bene dato in
garanzia e del credito garantito secondo quanto previsto dal comma 1
e, per il pegno non possessorio che garantisce il finanziamento per
l’acquisto di un bene determinato, la specifica individuazione del
medesimo bene. L’iscrizione ha una durata di dieci anni, rinnovabile
per mezzo di un’iscrizione nel registro effettuata prima della
scadenza del decimo anno. La cancellazione della iscrizione puo’
essere richiesta di comune accordo da creditore pignoratizio e datore
del pegno o domandata giudizialmente. Le operazioni di iscrizione,
consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro,
gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni nonche’ le
modalita’ di accesso al registro stesso sono regolati con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
prevedendo modalita’ esclusivamente informatiche. Con il medesimo
decreto sono stabiliti i diritti di visura e di certificato, in
misura idonea a garantire almeno la copertura dei costi di
allestimento, gestione e di evoluzione del registro. Al fine di
consentire l’avvio della attivita’ previste dal presente articolo, e’
autorizzata la spesa di euro 200.000 per l’anno 2016 e di euro
100.000 per l’anno 2017.
7. Al verificarsi di un evento che determina l’escussione del
pegno, il creditore, previo avviso scritto al datore della garanzia e
agli eventuali titolari di un pegno non possessorio trascritto
successivamente, ha facolta’ di procedere:
a) alla vendita dei beni oggetto del pegno trattenendo il
corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della
somma garantita e con l’obbligo di informare immediatamente per
iscritto il datore della garanzia dell’importo ricavato e di
restituire contestualmente l’eccedenza; la vendita e’ effettuata dal
creditore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti
specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni
di non apprezzabile valore, da parte di operatori esperti,
assicurando, con adeguate forme di pubblicita’, la massima
informazione e partecipazione degli interessati; l’operatore esperto
e’ nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza, e’
designato dal giudice; in ogni caso e’ effettuata, a cura del
creditore, la pubblicita’ sul portale delle vendite pubbliche di cui
all’articolo 490 del codice di procedura civile;
b) alla escussione dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza
della somma garantita;
c) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro
delle imprese, alla locazione del bene oggetto del pegno imputando i
canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della
somma garantita, a condizione che il contratto preveda i criteri e le
modalita’ di valutazione del corrispettivo della locazione; il
creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto il datore
della garanzia stessa;
d) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro
delle imprese, all’appropriazione dei beni oggetto del pegno fino a
concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto
preveda anticipatamente i criteri e le modalita’ di valutazione del
valore del bene oggetto di pegno e dell’obbligazione garantita; il
creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore
della garanzia il valore attribuito al bene ai fini
dell’appropriazione.
8. In caso di fallimento del debitore il creditore puo’ procedere a
norma del comma 7 solo dopo che il suo credito e’ stato ammesso al
passivo con prelazione.
9. Entro tre mesi dalla comunicazione di cui alle lettere a), c) e
d), il debitore puo’ agire in giudizio per il risarcimento del danno
quando la vendita e’ avvenuta in violazione dei criteri e delle
modalita’ di cui alle predette lettere a), c) e d) e non
corrispondono ai valori correnti di mercato il prezzo della vendita,
il corrispettivo della locazione ovvero il valore comunicato a norma
della disposizione di cui alla lettera c).
10. Agli effetti di cui agli articoli 66 e 67 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 il pegno non possessorio e’ equiparato al pegno.
Art. 2
Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene
immobile sospensivamente condizionato
1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo
l’articolo 48 e’ aggiunto il seguente articolo:
«Art. 48-bis (Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento
di bene immobile sospensivamente condizionato). – 1. Il contratto di
finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro
soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del
pubblico puo’ essere garantito dal trasferimento, in favore del
creditore o di una societa’ dallo stesso controllata o al medesimo
collegata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e autorizzata
ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali
immobiliari, della proprieta’ di un immobile o di un altro diritto
immobiliare dell’imprenditore o di un terzo, sospensivamente
condizionato all’inadempimento del debitore a norma del comma 5.
2. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di avvalersi
degli effetti del patto di cui al comma 1, purche’ al proprietario
sia corrisposta l’eventuale differenza tra il valore di stima del
diritto e l’ammontare del debito inadempiuto e delle spese di
trasferimento.
3. Il trasferimento non puo’ essere convenuto in relazione a
immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del
coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.
4. Il patto di cui al comma 1 puo’ essere stipulato al momento
della conclusione del contratto di finanziamento o, anche per i
contratti in corso al momento dell’entrata in vigore del presente
decreto, per atto notarile, in sede di successiva modificazione delle
condizioni contrattuali. Qualora il finanziamento sia gia’ garantito
da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato
all’inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e
iscrizioni eseguite successivamente all’iscrizione ipotecaria.
5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento
quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla
scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di
obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre sei mesi dalla
scadenza anche di una sola rata, quando il debitore e’ tenuto al
rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo
mensile; ovvero, per oltre sei mesi, quando non e’ prevista la
restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla
scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento. Al
verificarsi dei presupposti di cui al presente comma, il creditore e’
tenuto a notificare al debitore e, se diverso, al titolare del
diritto reale immobiliare, nonche’ a coloro che hanno diritti
derivanti da titolo iscritto o trascritto sull’immobile
successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1 una
dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto di cui al
medesimo comma, secondo quanto previsto dal presente articolo.
6. Decorsi sessanta giorni dalla notificazione della dichiarazione
di cui al comma 5, il creditore chiede al presidente del tribunale
del luogo nel quale si trova l’immobile la nomina di un perito per la
stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto
del patto di cui al comma 1. Si applica l’articolo 1349, primo comma,
del codice civile. Il perito comunica il valore di stima al debitore,
e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al
creditore nonche’ a coloro che hanno diritti derivanti da titolo
iscritto o trascritto sull’immobile successivamente alla trascrizione
del patto di cui al comma 1.
7. Qualora il debitore contesti la stima, il creditore ha comunque
diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1 e
l’eventuale fondatezza della contestazione incide sulla differenza da
versare al titolare del diritto reale immobiliare.
8. La condizione sospensiva di inadempimento, verificatisi i
presupposti di cui al comma 5, si considera avverata al momento della
comunicazione al creditore del valore di stima di cui al comma 6
ovvero al momento dell’avvenuto versamento all’imprenditore della
predetta differenza, qualora il valore di stima sia superiore
all’ammontare del debito inadempiuto, comprensivo di tutte le spese
ed i costi del trasferimento. Il contratto di finanziamento contiene
l’espressa previsione di un conto corrente bancario, intestato al
titolare del diritto reale immobiliare, sul quale il creditore deve
accreditare l’importo pari alla differenza tra il valore di stima e
l’ammontare del debito inadempiuto.
9. Ai fini pubblicitari connessi all’annotazione di cancellazione
della condizione sospensiva, il creditore, anche unilateralmente,
rende nell’atto notarile di avveramento della condizione una
dichiarazione, a norma dell’articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui attesta
l’inadempimento del debitore a norma del comma 5, producendo altresi’
estratto autentico delle scritture contabili di cui all’articolo 2214
del codice civile.
10. Puo’ farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo
anche quando il diritto reale immobiliare gia’ oggetto del patto di
cui al comma 1 sia sottoposto ad esecuzione forzata per
espropriazione. In tal caso l’accertamento dell’inadempimento del
debitore e’ compiuto, su istanza del creditore, dal giudice
dell’esecuzione e il valore di stima e’ determinato dall’esperto
nominato dallo stesso giudice. Il giudice dell’esecuzione provvede
all’accertamento dell’inadempimento con ordinanza, fissando il
termine entro il quale il creditore deve versare una somma non
inferiore alle spese di esecuzione e, ove vi siano, ai crediti aventi
diritto di prelazione anteriore a quello dell’istante ovvero pari
all’eventuale differenza tra il valore di stima del bene e
l’ammontare del debito inadempiuto. Avvenuto il versamento, il
giudice dell’esecuzione, con decreto, da’ atto dell’avveramento della
condizione. Il decreto e’ annotato ai fini della cancellazione della
condizione, a norma dell’articolo 2668 del codice civile. Alla
distribuzione della somma ricavata si provvede in conformita’ alle
disposizioni di cui al libro terzo, titolo II, capo IV del codice di
procedura civile.
11. Il comma 10 si applica, in quanto compatibile, anche quando il
diritto reale immobiliare e’ sottoposto ad esecuzione a norma delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
12. Quando, dopo la trascrizione del patto di cui al comma 1,
sopravviene il fallimento del titolare del diritto reale immobiliare,
il creditore, se e’ stato ammesso al passivo, puo’ fare istanza al
giudice delegato perche’, sentiti il curatore e il comitato dei
creditori, provveda a norma del comma 10, in quanto compatibile.
13. Entro trenta giorni dall’estinzione dell’obbligazione garantita
il creditore provvede, mediante atto notarile, a dare pubblicita’ nei
registri immobiliari del mancato definitivo avveramento della
condizione sospensiva.».
Art. 3
Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle
procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi
1. E’ istituito presso il Ministero della giustizia un registro
elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari,
delle procedure d’insolvenza e degli strumenti di gestione della
crisi. Il registro e’ accessibile dalla Banca d’Italia, che utilizza
i dati e le informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle
funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli
intermediari vigilati e della stabilita’ complessiva.
2. Nel registro sono pubblicati le informazioni e i documenti
relativi:
a) alle procedure di espropriazione forzata immobiliare;
b) alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di
liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto 16 marzo
1942, n. 267;
c) ai procedimenti di omologazione di accordi di ristrutturazione
dei debiti di cui all’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, nonche’ ai piani di risanamento di cui all’articolo 67,
terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
quando vengano fatti oggetto di pubblicazione nel registro delle
imprese;
d) alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al
decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e al decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2004, n. 39;
e) alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti, di
piano del consumatore e di liquidazione dei beni di cui alla legge 27
gennaio 2012, n. 3.
3. Il registro si compone di una sezione ad accesso pubblico e
gratuito e di una sezione ad accesso limitato, aventi il contenuto
che segue:
a) relativamente alle procedure di cui al comma 2, nella sezione
del registro ad accesso pubblico sono rese disponibili in forma
elettronica, in relazione alla tipologia di procedura o di strumento
di cui al comma 2, le informazioni e i documenti di cui all’articolo
24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2015/848 e le altre
informazioni rilevanti in merito ai tempi e all’andamento di ciascuna
procedura o strumento; all’interno di questa sezione possono essere
altresi’ collocate le informazioni e i provvedimenti di cui
all’articolo 28, quinto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267;
b) relativamente alle procedure di espropriazione forzata
immobiliare, nella sezione del registro ad accesso pubblico sono rese
disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti
individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Nella individuazione delle informazioni il decreto tiene
conto, a fini di tutela della stabilita’ finanziaria, anche della
loro rilevanza per una migliore gestione dei crediti deteriorati da
parte degli intermediari creditizi e finanziari;
c) nella sezione del registro ad accesso limitato sono resi
disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti
relativi a ciascuna procedura o strumento di cui al comma 2,
individuate con il decreto dirigenziale di cui alla lettera b).
4. Con il decreto di cui al comma 3, lettera b), sentita la Banca
d’Italia per gli aspetti rilevanti a fini di tutela della stabilita’
finanziaria, sono altresi’ previste disposizioni per l’attuazione del
registro, prevedendo:
a) le modalita’ di pubblicazione, rettifica, aggiornamento e
consultazione dei dati e dei documenti da inserire nel registro,
nonche’ i tempi massimi della loro conservazione;
b) i soggetti tenuti ad effettuare, in relazione a ciascuna
tipologia di procedura o strumento, la pubblicazione delle
informazioni e dei documenti;
c) le categorie di soggetti che sono legittimati, in presenza di un
legittimo interesse, ad accedere alla sezione del registro ad accesso
limitato, il contributo dovuto per l’accesso da determinare in misura
tale da assicurare almeno la copertura dei costi del servizio e i
casi di esenzione; e’ sempre consentito l’accesso gratuito
all’autorita’ giudiziaria;
d) le eventuali limitate eccezioni alla pubblicazione di documenti
con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni ivi
contenute o all’assenza di valore informativo di tali documenti per i
terzi.
5. Il registro deve consentire la ricerca dei dati secondo ciascuna
tipologia di informazione e di documento in esso contenuti. Le
disposizioni contenute nel regolamento assicurano che il registro sia
conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/848.
6. Su richiesta del debitore, del curatore, del commissario
giudiziale, di un creditore, di chiunque vi abbia interesse o
d’ufficio, il giudice delegato o il tribunale competenti possono
limitare la pubblicazione di un documento o di una o piu’ sue parti,
quando sia dimostrata l’esistenza di uno specifico e meritevole
interesse alla riservatezza dell’informazione in esso contenuta. La
richiesta di cui al presente comma sospende gli obblighi di
pubblicazione dei documenti, o della parte di essi, oggetto della
richiesta di esenzione e, qualora la pubblicazione sia gia’ avvenuta,
sospende temporaneamente l’accesso ad essi da parte degli
interessati. Nelle more della decisione, il giudice puo’ imporre una
cauzione al creditore o terzo richiedente.
7. In attuazione degli obiettivi di cui al presente articolo, il
Ministero della giustizia, per la progressiva implementazione e
digitalizzazione degli archivi e della piattaforma tecnologica ed
informativa dell’Amministrazione della Giustizia, in coerenza con le
linee del Piano triennale per l’informatica nella pubblica
amministrazione di cui all’articolo 1, commi 513 e 515, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, puo’ avvalersi della Societa’ di cui
all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai
fini della realizzazione dei predetti servizi di interesse generale,
la Societa’ provvedera’, tramite Consip S.p.A., all’acquisizione dei
beni e servizi occorrenti.
8. Per l’istituzione del registro e’ autorizzata la spesa di 3,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018. Il Ministero della
giustizia, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca
d’Italia disciplinano con apposita convenzione, da stipularsi entro
30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, i rispettivi compiti rispetto alla realizzazione,
al funzionamento e al monitoraggio del registro, nonche’ l’eventuale
entita’ della contribuzione finanziaria da parte della Banca
d’Italia.
Art. 4
Disposizioni in materia espropriazione forzata
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 492, terzo comma, e’ aggiunto in fine il seguente
periodo: «Il pignoramento deve contenere l’avvertimento che, a norma
dell’articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l’opposizione e’
inammissibile se e’ proposta dopo che e’ stata disposta la vendita o
l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia
fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non
aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non
imputabile.»;
b) all’articolo 503, secondo comma, dopo le parole «dell’articolo
568» sono aggiunte le seguenti: «nonche’, nel caso di beni mobili,
degli articoli 518 e 540-bis»;
c) all’articolo 532, secondo comma, il secondo e il terzo periodo
sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice fissa altresi’ il numero
complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i
criteri per determinare i relativi ribassi, le modalita’ di deposito
della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore
a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita
deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono
restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono
istanze a norma dell’articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata
del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di
cui all’articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del
presente codice.»;
d) all’articolo 560:
1) il quarto comma e’ sostituito dal seguente: «Il provvedimento e’
attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice
dell’esecuzione immobiliare, senza l’osservanza delle formalita’ di
cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla
pronuncia del decreto di trasferimento nell’interesse
dell’aggiudicatario o dell’assegnatario se questi non lo esentano.
Per l’attuazione dell’ordine il giudice puo’ avvalersi della forza
pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68.»;
2) al quinto comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli
interessati a presentare l’offerta di acquisto hanno diritto di
esaminare i beni in vendita entro sette giorni dalla richiesta. La
richiesta e’ formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e
non puo’ essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina
dei beni si svolge con modalita’ idonee a garantire la riservatezza
dell’identita’ degli interessati e ad impedire che essi abbiano
contatti tra loro.»;
e) all’articolo 569, quarto comma, le parole «puo’ stabilire»
sono sostituite dalle seguenti: «stabilisce, salvo che sia
pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito
svolgimento della procedura,» e dopo le parole «con modalita’
telematiche» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto della
normativa regolamentare di cui all’articolo 161-ter delle
disposizioni per l’attuazione del presente codice»;
f) all’articolo 588, dopo le parole «istanza di assegnazione» sono
aggiunte le seguenti: «, per se’ o a favore di un terzo,»;
g) dopo l’articolo 590, e’ inserito il seguente:
«Art. 590-bis (Assegnazione a favore di un terzo). – «Il creditore
che e’ rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in
cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del
provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del
terzo a favore del quale deve essere trasferito l’immobile,
depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In
mancanza, il trasferimento e’ fatto a favore del creditore. In ogni
caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell’istanza di
assegnazione a norma del presente articolo sono esclusivamente a
carico del creditore.»;
h) all’articolo 591, secondo comma, dopo le parole «fino al
limite di un quarto» sono aggiunte le seguenti: «e, dopo il terzo
tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della meta’»;
i) all’articolo 596, primo comma:
1) dopo le parole: «provvede a formare un progetto di
distribuzione,» sono aggiunte le seguenti: «anche parziale,»;
2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il progetto di
distribuzione parziale non puo’ superare il novanta per cento delle
somme da ripartire.».
l) all’articolo 615, secondo comma, e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nell’esecuzione per espropriazione l’opposizione
e’ inammissibile se e’ proposta dopo che e’ stata disposta la vendita
o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia
fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver
potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.»;
m) all’articolo 648, primo comma, la parola «concede» e’
sostituita dalle seguenti: «deve concedere».
2. All’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 9-sexies e’ sostituito dal seguente: «9-sexies. Il
professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis del codice di
procedura civile, entro dieci giorni dalla pronuncia dell’ordinanza
di vendita, deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle
attivita’ svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo
iniziale, il professionista deposita, con cadenza semestrale, un
rapporto riepilogativo periodico delle attivita’ svolte. Entro dieci
giorni dall’approvazione del progetto di distribuzione, il
professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale
delle attivita’ svolte successivamente al deposito del rapporto di
cui al periodo precedente.»;
b) al comma 9-septies, primo periodo, le parole: «il rapporto
riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione
forzata» sono sostituite dalle seguenti: «i rapporti riepilogativi
previsti per i procedimenti di esecuzione forzata».
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e l), si applicano
ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati
successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
4. La disposizione di cui al comma 1, lettera d), n. 1), si applica
agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione
forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso
del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
5. La disposizione di cui alla lettera e) si applica alle vendite
forzate di beni immobili disposte dopo il sessantesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere f) e g), si applicano
alle istanze di assegnazione presentate, nei procedimenti di
esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al
decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
7. Ai fini dell’applicazione della disposizione di cui alla lettera
h), si tiene conto, per il computo del numero degli esperimenti di
vendita anche di quelli svolti prima dell’entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 5
Accesso degli organi delle procedure concorsuali alle informazioni
contenute nelle banche dati
1. All’articolo 155-sexies delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il
curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono
avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati
relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di
credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti.
Quando di tali disposizioni ci si avvale nell’ambito di procedure
concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia,
l’autorizzazione spetta al giudice del procedimento.».
Art. 6
Modifiche alla legge fallimentare
1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 40, dopo il quarto comma, e’ aggiunto il seguente:
«Il comitato dei creditori si considera costituito con
l’accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei
suoi componenti, senza necessita’ di convocazione dinanzi al curatore
ed anche prima della elezione del suo presidente.»;
b) all’articolo 95, terzo comma, e’ aggiunto in fine il seguente
periodo: «In relazione al numero dei creditori e alla entita’ del
passivo, il giudice delegato puo’ stabilire che l’udienza sia svolta
in via telematica con modalita’ idonee a salvaguardare il
contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei creditori, anche
utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della
procedura da soggetti terzi.»;
c) all’articolo 104-ter, decimo comma, e’ inserito, in fine, il
seguente periodo: «E’ altresi’ giusta causa di revoca, in presenza di
somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto
dell’obbligo di cui all’articolo 110 primo comma.»;
d) all’articolo 163, secondo comma, dopo il n. 2) e’ aggiunto il
seguente: «2-bis) in relazione al numero dei creditori e alla entita’
del passivo, puo’ stabilire che l’adunanza sia svolta in via
telematica con modalita’ idonee a salvaguardare il contraddittorio e
l’effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le
strutture informatiche messe a disposizione della procedura da
soggetti terzi»;
e) all’articolo 175 comma secondo, e’ inserito, in fine, il
seguente periodo: «Quando il tribunale ha disposto che l’adunanza sia
svolta in via telematica, la discussione sulla proposta del debitore
e sulle eventuali proposte concorrenti e’ disciplinata con decreto,
non soggetto a reclamo, reso dal giudice delegato almeno dieci giorni
prima dell’adunanza.».
Art. 7
Societa’ per la Gestione di Attivita’ S.G.A. S.p.a.
1. Le azioni rappresentative dell’intero capitale sociale della
Societa’ per la Gestione di Attivita’ S.G.A. S.p.A., istituita nel
quadro degli interventi di risanamento, ristrutturazione e
privatizzazione del Banco di Napoli di cui al decreto-legge 24
settembre 1996, n. 497, convertito in legge, con modificazioni,
dall’articolo 1 della legge 19 novembre 1996, n. 588 (di seguito
anche «SGA»), per le quali e’ attribuito al Ministero dell’economia e
delle finanze il diritto di pegno ai sensi dell’articolo 3, comma
6-bis, del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito in
legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 19 novembre
1996, n. 588, sono interamente trasferite al Ministero dell’economia
e delle finanze. A fronte del trasferimento, sara’ riconosciuto un
corrispettivo non superiore ad euro 600.000 pari al valore nominale
delle azioni trasferite, determinato sulla base di una relazione
giurata di stima prodotta da uno o piu’ soggetti di adeguata
esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero
dell’economia e delle finanze.
2. Successivamente all’acquisizione da parte del Ministero
dell’economia e delle finanze, la SGA puo’ acquistare sul mercato
crediti, partecipazioni e altre attivita’ finanziarie, nonche’
compiere le ulteriori attivita’ previste dallo statuto, fermo il
rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti dalla normativa
applicabile allo svolgimento di determinate tipologie di servizi nei
confronti del pubblico. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge sono abrogati i commi 6 e 6-bis dell’articolo 3 del
decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito in legge, con
modificazioni, dall’articolo 1 della legge 19 novembre 1996, n. 588.
Lo statuto della SGA e’ adeguato alle disposizioni del presente
articolo.
Capo II
Misure in favore degli investitori in banche in liquidazione
Art. 8
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intendono per:
a) «investitore»: la persona fisica, l’imprenditore individuale,
anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis
causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati
indicati nell’articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n.
208 (di seguito: «Legge di stabilita’ per il 2016»), nell’ambito di
un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha
emessi;
b) «Banca in liquidazione» o «Banca»: la Cassa di Risparmio di
Ferrara S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca delle
Marche S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca
popolare dell’Etruria e del Lazio S.p.a. in liquidazione coatta
amministrativa, la Cassa di risparmio di Chieti S.p.a. in
liquidazione coatta amministrativa;
c) «Nuova Banca»: la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., la
Nuova Banca delle Marche S.p.a., la Nuova Banca popolare dell’Etruria
e del Lazio S.p.a., la Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.a.,
istituite dall’articolo 1 del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183;
d) «Fondo di solidarieta’»: il Fondo istituito dall’articolo 1,
comma 855, della legge di stabilita’ per il 2016;
e) «Fondo»: il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi quale
gestore del Fondo di solidarieta’ di cui alla lettera d);
f) «prestazione dei servizi e delle attivita’ di investimento
relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti
finanziari subordinati»: la prestazione di ciascuno dei servizi ed
attivita’ di cui all’articolo 1, comma 5, e all’articolo 25-bis del
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n.
58, ove nella prestazione di tale servizi o attivita’ sono stati in
qualsiasi forma e con qualsiasi modalita’ acquistati o sottoscritti
dall’investitore i suddetti strumenti finanziari subordinati,
nell’ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione;
g) «MTS»: il Mercato telematico all’ingrosso dei titoli di Stato
(MTS) gestito dalla Societa’ per il Mercato dei Titoli di Stato – MTS
S.p.A.
Art. 9
Accesso al Fondo di solidarieta’ con erogazione diretta
1. Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di
cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) entro la data del 12 giugno
2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in
liquidazione possono chiedere al Fondo l’erogazione di un indennizzo
forfettario dell’ammontare determinato ai sensi del comma 3, al
ricorrere di una delle seguenti condizioni:
a) patrimonio mobiliare di proprieta’ dell’investitore di valore
inferiore a 100.000 euro;
b) ammontare del reddito lordo dell’investitore ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nell’anno 2015
inferiore a 35.000 euro.
2. Il valore del patrimonio mobiliare di cui al comma 1, lettera
a), risulta dalla somma di:
a) patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, esclusi gli
strumenti finanziari di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a),
calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale
per l’inclusione e le politiche sociali di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze 29 dicembre
2015, n. 363, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione
sostitutiva unica (DSU), nonche’ delle relative istruzioni per la
compilazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
b) il corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti
finanziari di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), detenuti alla
data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto degli
oneri e spese direttamente connessi all’operazione di acquisto.
3. L’importo dell’indennizzo forfetario e’ pari all’80 per cento
del corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari di
cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12
giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in
liquidazione, al netto di:
a) oneri e spese direttamente connessi all’operazione di acquisto;
b) la differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti
finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un Buono del
Tesoro poliennale in corso di emissione di durata finanziaria
equivalente oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione
lineare di Buoni del Tesoro Poliennali in corso di emissione aventi
durata finanziaria piu’ vicina.
4. Ai fini del calcolo della differenza di cui al comma 3, lettera
b), il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e’ rilevato
alla data di acquisto o di sottoscrizione, mentre il rendimento del
Buono del Tesoro Poliennale di durata finanziaria equivalente o dei
BTP usati per l’interpolazione e’ determinato sulla base della loro
quotazione di chiusura, alla medesima data, nel mercato regolamentato
dei titoli di Stato MTS.
5. L’importo di cui al comma 3, lettera b), e’ calcolato
moltiplicando tra loro:
a) la differenza tra i rendimenti di cui al comma 4;
b) gli anni e la frazione d’anno trascorsi dalla data di acquisto o
di sottoscrizione degli strumenti finanziari subordinati e la data
del provvedimento di risoluzione delle Banche in liquidazione;
c) il corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti
finanziari subordinati al netto di oneri e spese direttamente
connessi all’operazione di acquisto.
6. L’istanza di erogazione dell’indennizzo forfetario deve essere
presentata, a pena di decadenza, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La
presentazione di tale istanza non consente il ricorso alla procedura
arbitrale di cui all’articolo 1, commi da 857 a 860 della legge 28
dicembre 2015, n. 208.
7. L’istanza di erogazione dell’indennizzo forfetario e’
indirizzata al Fondo. Nell’istanza sono indicati:
a) il nome, l’indirizzo e l’elezione di un domicilio, anche
digitale;
b) la Banca in liquidazione presso la quale l’investitore ha
acquistato gli strumenti finanziari subordinati;
c) gli strumenti finanziari subordinati acquistati, con indicazione
della quantita’, del controvalore, della data di acquisto, del
corrispettivo pagato, degli oneri e spese direttamente connessi
all’operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice ISIN.
8. L’investitore allega all’istanza i seguenti documenti:
a) il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
b) i moduli di sottoscrizione o d’ordine di acquisto;
c) attestazione degli ordini eseguiti;
d) copia della richiesta di pagamento, alla Banca in liquidazione,
del credito relativo agli strumenti finanziari subordinati;
e) una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare,
calcolato ai sensi del comma 2, ovvero sull’ammontare del reddito di
cui al comma 1, lettera b), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni
penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsita’
negli atti a norma dell’articolo 76 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000.
9. Il Fondo verifica la completezza della documentazione e, sulla
base di questa, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1,
calcola l’importo dell’indennizzo ai sensi del comma 3 e procede alla
liquidazione entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.
10. Gli investitori che intendono accedere alle risorse del Fondo
di solidarieta’ e che non hanno presentato l’istanza di erogazione
dell’indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono
esperire, in via alternativa a tale istanza, la procedura arbitrale
di cui all’articolo 1, commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre
2015, n. 208. L’attivazione della procedura arbitrale preclude la
possibilita’ di esperire la procedura di cui ai commi da 1 a 9. Ove
questa sia stata gia’ attivata la relativa istanza e’ improcedibile.
L’istanza di erogazione dell’indennizzo forfetario di cui ai commi da
1 a 9 in relazione a strumenti finanziari acquistati entro la data
del 12 giugno 2014 non preclude l’accesso, da parte dei medesimi
investitori, alla procedura arbitrale in relazione a strumenti
finanziari acquistati oltre la suddetta data.
Art. 10
Disposizioni transitorie ed abrogazione di norme
1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 856 e’ sostituito dal seguente: «856. Il Fondo di
solidarieta’ e’ alimentato, sulla base delle esigenze finanziarie
connesse alla corresponsione delle prestazioni dal Fondo
interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell’articolo
96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.»;
b) al comma 857, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «centottanta giorni».
Capo III
Altre disposizioni finanziarie
Art. 11
Attivita’ per imposte anticipate
1. Le imprese interessate dalle disposizioni di cui all’articolo 2,
commi da 55 a 57, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,
come successivamente integrato dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, possono optare, con riferimento all’ammontare di attivita’ per
imposte anticipate pari alla differenza di cui al successivo comma 2,
per il mantenimento dell’applicazione delle predette disposizioni al
ricorrere delle condizioni ivi previste. L’opzione e’ esercitata
entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
e’ irrevocabile e comporta l’obbligo del pagamento di un canone annuo
fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2029. Il canone e’
deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
2. Il canone e’ determinato annualmente applicando l’aliquota
dell’1,5 per cento alla differenza tra l’ammontare delle attivita’
per imposte anticipate e le imposte versate.
3. L’ammontare delle attivita’ per imposte anticipate di cui al
comma 2 e’ determinato ogni anno sommando algebricamente:
a) la differenza, positiva o negativa, tra le attivita’ per imposte
anticipate cui si applicano i commi da 55 a 57 del citato articolo 2
del decreto-legge n. 225 del 2010, iscritte in bilancio alla fine
dell’esercizio e quelle iscritte alla fine dell’esercizio in corso al
31 dicembre 2007;
b) le attivita’ per imposte anticipate trasformate in credito
d’imposta ai sensi delle disposizioni di cui ai predetti commi da 55
a 57 dell’articolo 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010.
4. Ai fini della determinazione delle imposte versate di cui al
comma 2 si tiene conto dell’IRES, comprese le relative addizionali,
versata con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2008 e ai successivi, e dell’IRAP versata con riferimento ai periodi
d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e ai successivi. Si tiene
altresi’ conto dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 15, commi
10, 10-bis e 10-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 176, comma 2-ter, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versate con
riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 e
successivi, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014.
5. Se le imposte versate di cui al comma 4 superano le attivita’
per imposte anticipate di cui al comma 3, il canone non e’ dovuto.
6. In caso di partecipazione delle imprese di cui al comma 1 al
consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del
predetto testo unico delle imposte sui redditi, ai fini della
determinazione della differenza di cui al comma 2, per imposte
versate si intendono l’IRES versata dalla consolidante, le
addizionali all’IRES, l’IRAP e le imposte sostitutive di cui al comma
4 versate dai soggetti partecipanti al consolidato che rientrano tra
le imprese di cui al comma 1; l’ammontare delle attivita’ per imposte
anticipate di cui al comma 3 e’ dato dalla somma dell’ammontare delle
attivita’ per imposte anticipate di cui al comma 3 delle singole
imprese di cui al comma 1 partecipanti al consolidato.
7. Il versamento del canone e’ effettuato per ciascun anno entro il
termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi a
decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. In caso
di partecipazione delle imprese di cui al comma 1 al consolidato
nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del citato testo unico
delle imposte sui redditi, il versamento e’ effettuato dalla
consolidante.
8. Qualora a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2008 le
imprese di cui al comma 1 abbiano incrementato le attivita’ per
imposte anticipate cui si applicano i commi da 55 a 57 dell’articolo
2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010, in qualita’ di societa’
incorporante o risultante da una o piu’ fusioni o in qualita’ di
beneficiaria di una o piu’ scissioni, ai fini della determinazione
dell’ammontare delle attivita’ per imposte anticipate di cui al comma
3, si tiene conto anche delle attivita’ per imposte anticipate
iscritte alla fine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 nei
bilanci delle societa’ incorporate, fuse o scisse e delle attivita’
per imposte anticipate trasformate in credito d’imposta dalle
societa’ incorporate, fuse o scisse; ai fini della determinazione
delle imposte versate di cui al comma 4 si tiene conto anche delle
imposte versate dalle societa’ incorporate, fuse o scisse.
9. A partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2015, le imprese interessate dalle disposizioni di cui
all’articolo 2, commi da 55 a 57, del citato decreto-legge n. 225 del
2010, che non abbiano esercitato l’opzione entro i termini di cui al
comma 1 e che incorporino o risultino da una o piu’ fusioni di altre
imprese, oppure siano beneficiarie di una o piu’ scissioni possono
esercitare l’opzione di cui al medesimo comma 1 entro un mese dalla
chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la
fusione o la scissione.
10. Se non e’ effettuata l’opzione di cui al comma 1, i commi da 55
a 57 dell’articolo 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010, si
applicano all’ammontare delle attivita’ per imposte anticipate
iscritte in bilancio diminuite della differenza, se positiva, di cui
al comma 2. In caso di partecipazione al consolidato fiscale, la
predetta differenza viene attribuita alle societa’ partecipanti in
proporzione alle attivita’ per imposte anticipate di cui ai citati
commi da 55 a 57 detenute da ciascuna di esse.
11. Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione
del canone di cui al comma 1, nonche’ per il relativo contenzioso, si
applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
12. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative del presente articolo,
13. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo valutate in
224,3 milioni di euro per l’anno 2016, in 101,7 milioni di euro per
l’anno 2017, in 128 milioni di euro per l’anno 2018, in 104,8 milioni
di euro per l’anno 2019, in 80,7 milioni di euro per l’anno 2020, in
58,6 milioni di euro per l’anno 2021, in 39,1 milioni di euro per
l’anno 2022, in 32,2 milioni di euro per l’anno 2023, in 22 milioni
di euro per l’anno 2024, in 17,6 milioni di euro per l’anno 2025, in
15,8 milioni di euro per l’anno 2026, in 14,8 milioni di euro per
l’anno 2027 e in 3,8 milioni di euro per l’anno 2028, sono destinate:
a) quanto a 124,3 milioni di euro per l’anno 2016, al Fondo di cui
all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni;
b) quanto a 100 milioni di euro per l’anno 2016, al Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato ai sensi dell’articolo 1, comma 639, della legge 28
dicembre 2015, n. 208;
c) quanto a 101,7 milioni di euro per l’anno 2017, in 128 milioni
di euro per l’anno 2018, in 104,8 milioni di euro per l’anno 2019, in
80,7 milioni di euro per l’anno 2020, in 58,6 milioni di euro per
l’anno 2021, in 39,1 milioni di euro per l’anno 2022, in 32,2 milioni
di euro per l’anno 2023, in 22 milioni di euro per l’anno 2024, in
17,6 milioni di euro per l’anno 2025, in 15,8 milioni di euro per
l’anno 2026, in 14,8 milioni di euro per l’anno 2027 e in 3,8 milioni
di euro per l’anno 2028, al Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.
14. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12
Fondo di solidarieta’ per la riconversione e riqualificazione
professionale del personale del credito
1. Limitatamente agli anni 2016 e 2017, ferma restando la modalita’
di finanziamento prevista dall’articolo 33, comma 3, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la finalita’ di cui al comma 9
lettera b) dell’articolo 26 del medesimo decreto n. 148 del 2015, con
riferimento al Fondo di solidarieta’ per la riconversione e
riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e
del reddito del personale del credito, puo’ essere riconosciuta, nel
quadro dei processi di agevolazione all’esodo, in relazione a
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento
di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni. L’operativita’
delle disposizioni di cui al primo periodo e’ subordinata
all’emanazione del regolamento di adeguamento della disciplina del
Fondo, da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Dall’attuazione di quanto previsto
dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Capo IV
Copertura finanziaria
Art. 13
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 6, 3, comma 8 e 7,
pari complessivamente a 4,3 milioni di euro per l’anno 2016, a 3,6
milioni di euro per l’anno 2017 e a 3,5 milioni di euro per l’anno
2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3,7 milioni di
euro per l’anno 2016, l’accantonamento relativo al Ministero della
giustizia e, quanto a 0,6 milioni di euro per l’anno 2016, a 3,6
milioni di euro per l’anno 2017 e a 3,5 milioni di euro per l’anno
2018, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle
finanze.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 3 maggio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze
Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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2013: ecco cosa avverrà nel nuovo anno (tra legge e gossip)
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