Societario – Rigidi orientamenti giurisprudenziali baresi sulla stretta tipicità degli atti trascrivibili nel registro delle imprese. Negata la trascrivibilità delle domande giudiziali di cessione simulata di quote sociali e esecuzione in forma specifica del preliminare di cessione quote.
La giurisprudenza barese ha confermato a più riprese il conforme orientamento del Conservatore del registro delle imprese di Bari ed ha affermato la stretta tipicità degli atti trascrivibili (sequestro, pignoramento), negando invece la trascrivibilità delle domande giudiziali di cessione simulata di quote nonchè di esecuzione in forma specifica del preliminare di cessione quote.
Tali rigide decisioni del Tribunale di Bari sembrano comprimere eccessivamente gli strumenti di tutela che invece l’ordinamento dovrebbe apprestare per garantire i terzi danneggiati dalla fraudolenta cessione simulata ovvero dall’arbitrario rifiuto di concludere il definitivo.
Si segnale peraltro il contrasto con il diverso orientamento di altri Giudici del Registro come, ad esempio, il Tribunale di Perugia 22.2.2002, in Società 2002, 1008, nota di Zagra, secondo cui: “La trascrizione della domanda giudiziale volta a far accertare la simulazione di un atto di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata, al fine di risolvere il conflitto con eventuali acquirenti delle quote, deve essere iscritta nel registro delle imprese.“.
Tribunale Bari 18-02-2008 tipicità trascrizioni registro imprese