Societario – Società di persone: casi di cancellazione dal registro delle imprese.
La cancellazione delle società di persone dal Registro delle Imprese si rende necessaria a conclusione del procedimento che inizia necessariamente con il verificarsi di una causa di scioglimento (artt. 2272, 2308 e 2323 C.C.) e culmina con l’approvazione del bilancio finale di liquidazione.
A differenza che nelle società di capitali, nelle società di persone, dato il carattere dispositivo delle norme di legge sulla liquidazione, il procedimento “formale” di liquidazione non è imposto dalla legge in modo assoluto, ma ha carattere meramente facoltativo, nel senso che ai soci è data la possibilità di evitarlo qualora non esistano beni da realizzare né debiti da estinguere.
E’ possibile distinguere due fondamentali casi di cancellazione delle società di persone dal Registro delle Imprese:
a) cancellazione a seguito di scioglimento con liquidazione;
b) cancellazione a seguito di scioglimento senza apertura della fase di liquidazione.
La cancellazione della società con apertura della fase di liquidazione.
I liquidatori dovranno redigere il bilancio finale di liquidazione e proporre ai soci l’eventuale piano di riparto.
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il piano di riparto dovranno essere comunicati ai soci mediante raccomandata.
Gli stessi si intenderanno approvati se non sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione.
Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori dovranno richiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.
Si ricorda che, a differenza di quanto disposto per le società di capitali (artt. 2453, 2^ comma; 2464; 2494 C.C.) e per le società cooperative (art. 2516 C.C.), il bilancio finale di liquidazione redatto dalle società di persone non va depositato presso il Registro delle imprese.
La cancellazione della società senza apertura della fase di liquidazione.
Il problema dell’obbligatorietà del procedimento formale di liquidazione per le società di persone viene risolto dall’art. 2275 comma 1 c. c. , ai sensi del quale le norme relative alla liquidazione si applicano soltanto “se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d’accordo nel determinarlo,…”.
Per le società di persone, dunque, il procedimento di liquidazione può essere definito direttamente dai soci, che possono convenire di procedere in modo diverso rispetto a quanto previsto dal codice civile.
La ratio che giustifica questa mancata imposizione è da ricercare nella responsabilità solidale ed illimitata dei soci (art.2312 C.C.), per effetto della quale i creditori possono ottenere il definitivo pagamento dei propri crediti anche dopo la cancellazione della società: all’autonomia patrimoniale della società che viene cancellata dal Registro delle imprese si sostituisce la garanzia del patrimonio personale del singolo socio.
Lo scioglimento della società senza apertura della fase di liquidazione offre ai soci tre alternative per richiedere la cancellazione della società, a seconda delle situazioni che potrebbero prospettarsi durante la vita della società:
• contestualmente all’atto di scioglimento.
• in una fase successiva all’iscrizione dell’atto di scioglimento.
• per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro i sei mesi.
1. Istanza di cancellazione contestuale all’atto di scioglimento
La prima ipotesi è quella in cui i soci richiedono espressamente la cancellazione della società con lo stesso atto notarile (atto pubblico o scrittura privata autenticata) con cui viene deliberato lo scioglimento senza la messa in liquidazione.
In questo caso è il notaio che, nel contesto dell’atto, dovrà attestare, se ricorre il caso, che non esistono né crediti da realizzare né debiti da estinguere e che, pertanto, verrà esplicitamente richiesta la cancellazione della società dal Registro delle imprese.
L’atto di scioglimento senza messa in liquidazione, contenente anche la richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese, dovrà essere iscritto utilizzando il modello S3 (quadri A – B – 1 – 6 A).
2. Istanza di cancellazione successiva all’atto di scioglimento
La seconda ipotesi è quella in cui i soci amministratori, una volta provveduto consensualmente a saldare le passività esistenti e a ripartire l’eventuale eccedenza attiva, non provvedono a richiedere contemporaneamente la cancellazione e delegano un socio a richiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese in un momento successivo all’atto di scioglimento.
Si tratta, in questo caso, di stabilire il termine decorso il quale può essere richiesta la cancellazione dal Registro delle imprese. Ci si chiede, in sostanza, se la cancellazione debba o no essere richiesta rispettando il termine di cui all’articolo 2311, comma 2, C.C.
Stando a quanto stabilito dal Codice civile, il termine di due mesi è fissato nel solo caso in cui la società venga sciolta e posta in liquidazione ed è rivolto ai liquidatori, i quali devono provvedere a spedire ai soci, per raccomandata, il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto.
Il che ci fa dedurre che nel caso di specie la cancellazione dal Registro delle imprese possa essere richiesta in un qualsiasi momento successivo all’iscrizione dell’atto di scioglimento senza messa in liquidazione, senza attendere i due mesi.
In questo caso, il socio delegato a richiedere la cancellazione dal Registro delle imprese dovrà presentare un modello S3 (quadri: A – B – 6 A).
3. Istanza di cancellazione per mancata ricostituzione della pluralità dei soci
Un’attenzione particolare merita il caso in cui la pluralità dei soci non venga ricostituita.
La mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi rappresenta, infatti, una causa di scioglimento ex art. 2272 n. 4 c.c.
E’ ovvio che se rimane un unico socio, il contratto non può esistere, perché suppone almeno due parti, e dunque lo scioglimento è inevitabile.
Ma attenzione: la causa di scioglimento è rappresentata non tanto dal fatto del venir meno della pluralità dei soci, quanto piuttosto dalla persistenza per sei mesi della mancanza della pluralità.
Privilegiando l’interessa alla conservazione dell’impresa, il legislatore permette al socio superstite di evitare lo scioglimento, facendo entrare in società almeno un altro socio nel termine indicato.
L’unico socio rimasto ha due possibilità: o continuare l’attività già svolta in forma societaria in forma di impresa individuale ovvero decidere di non proseguire l’attività.
Nel primo caso, la società cedente rimane con ciò svuotata di patrimonio attivo e, pertanto, può essere cancellata dal Registro delle imprese con apposita dichiarazione resa dal socio unico: in tale situazione, poichè la società è rimasta priva di ogni attività realizzabile, i creditori, sia sociali che personali, non potranno che rivalersi sul patrimonio dell’imprenditore individuale nel quale è confluita l’azienda.
Nel caso in cui l’unico socio intenda continuare l’attività in forma di impresa individuale, dovrà richiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese, utilizzando il modello S3 (quadri: A – B – 6 a).
Al modello dovrà essere allegata una dichiarazione nella quale si attesti che è avvenuta la cessione dell’azienda dalla società alla persona fisica del socio superstite, con conseguente inizio di una nuova e distinta impresa individuale che gestisce l’azienda acquisita.
Per tale adempimento sono dovuti due distinti diritti di segreteria: 120.00 / 90.00 Euro, per la domanda di cancellazione della società; 23,00 / 18.00 euro, per la domanda di iscrizione dell’impresa individuale.
Qualora l’impresa individuale che prosegue l’attività abbia le caratteristiche dell’impresa artigiana, la stessa dovrà presentare esclusivamente la domanda di iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artigiane, la quale verrà in seguito annotata d’ufficio al Registro delle imprese.
Qualora, invece, l’unico socio rimasto non intenda proseguire l’attività in forma di impresa individuale, può ritenersi che non occorra un formale atto di scioglimento redatto dal notaio, in quanto la causa di scioglimento, per il solo fatto di essersi verificata, produce di diritto l’effetto di sciogliere la società .
Lo scioglimento, pertanto, si è già verificato al decorso dei sei mesi dalla mancata ricostituzione della pluralità dei soci.
L’unico socio rimasto richiederà la cancellazione dal Registro delle imprese, utilizzando il modello S3.
Al modello dovrà essere allegata una dichiarazione in cui si attesti che si è provveduto alla definizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società, avendo rinunciato a proseguire l’attività svolta in precedenza dalla società.
Per tale adempimento è dovuto il pagamento del diritto di segreteria di 120.00 / 90.00 Euro.