Tributario – Iva per cassa, in vigore dal 1° dicembre. Varato il Decreto Ministeriale applicativo del Decreto Sviluppo (D.L. 83/12).
Finalmente tutti i soggetti titolari di partita IVA che fatturano meno di 2 milioni di euro all’anno possono scegliere di versare l’IVA in base al principio di “cassa”, ovvero quando il contribuente-partita Iva riceve il pagamento della fattura e incassa quindi anche l’Iva. Questo però vale solo per le operazioni verso altri titolari di partite Iva e non verso i privati consumatori (utenti finali).
Il nuovo regime è stato introdotto dal Decreto Sviluppo (D.L. 83/2012) che attendeva alcune precisazioni arrivate poi il Decreto Attuativo appena varato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (D.M. 11.10.12).
Le precisazioni sull’Iva da scaricare
La precisazione principale riguarda le operazioni passive, cioè il momento in cui il cliente/committente può detrarre l’Iva che paga in fattura. Le nuove regole stabiliscono che:
• se anche il cliente ha optato per il regime per cassa può “scaricare” l’Iva solo nel momento in cui paga la fattura;
• se il cliente non ha optato per il regime per cassa, può scaricare l’Iva dal momento dell’effettuazione dell’operazione (vendita o prestazione di servizi), in pratica quando riceve la fattura.
Cosa cambia con il nuovo regime
A partire dal 1° Dicembre 2012 l’Iva a debito potrà essere versata solo al momento dell’effettivo pagamento della fattura. Il nuovo regime è opzionale e per applicarlo bisognerà fare un’opzione preventiva (le cui modalità dovranno essere chiarite dall’Agenzia delle Entrate) e sulla fattura andrà riportato il riferimento all’ art. 32-bis del Dl 83/2012.
Attenzione: l’Iva va versata comunque dopo 1 anno dall’operazione anche se la fattura non è ancora stata pagata (salvo che il cliente sia assoggettato a procedure concorsuali).